La Repubblica promuove la creazione, tutela l’esistenza, assiste l'attività di organismi apartitici che, nati da iniziativa spontanea ed ispirati ad un principio di autogoverno, consono al regime democratico e repubblicano, abbiano il fine di riunire in associazioni i cittadini sammarinesi emigrati.
Tali organismi, che ai sensi della legge n° 76/’79 vengono denominati "Comunità". possono costituirsi con la presenza di almeno 30 cittadini sammarinesi maggiorenni, stabilmente emigrati, o di fatto residenti, in una circoscrizione consolare o in uno Stato.
Condizione di esistenza di una "Comunità" è il riconoscimento giuridico del Consiglio dei XII, che viene rilasciato solo se lo Statuto della Comunità è conforme alla legge n°76/’79, all'ordinamento giuridico sammarinese e a quello dello Stato estero in cui ha sede.
Scopo principale delle Comunità è quello di intraprendere ogni attività atta a mantenere stretti i legami fra la Repubblica e i cittadini emigrati, nonché promuovere ogni iniziativa tendente a creare vincoli di solidarietà, di aiuto reciproco fra i sammarinesi all'estero, di unione e cooperazione in vari campi, astenendosi da ogni azione finalizzata all'affermazione e al prevalere di interessi propri di forze politiche organizzate.
Organi della "Comunità" sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generaledi tutti i soci effettivi, i Sindaci Revisori. Tutti gli incarichi vengono svolti a titolo gratuito.
La Repubblica predispone un fondo minimo di finanziamento per le "Comunità" e ogni iscritto annualmente deve versare la quota sociale il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Generale dei soci.
Allo stato attuale le Comunità sammarinesi sono 25 e sono presenti in Argentina (7), negli Stati Uniti d’America (2), in Belgio (1), in Francia (5) e in Italia (10).
Complessivamente sono n.7088 i concittadini che ne fanno parte.
Il rapporto fra le Comunità e il Dipartimento Affari Esteri è gestito dall’apposita Direzione per i rapporti con le Comunità all’estero.