MODIFICA DELLA LEGGE 17 MARZO 1994 N.30 (ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DI
POLIZIA)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 febbraio 1998.
Art.1
Larticolo 3 della Legge 17 marzo 1994 n.30 è così modificato:
"Art 3.
Nellambito del Dipartimento di Polizia è istituito il Consiglio di
Dipartimento composto dai Comandanti dei Corpi di Polizia di cui
allarticolo 1 e presieduto dal Coordinatore del Dipartimento.
Il Coordinatore è nominato dal Congresso di Stato su proposta dei
Segretari di Stato per gli Affari Interni e per gli Affari Esteri.
Il trattamento economico del Coordinatore è definito dal Congresso di
Stato, assumendo come termine di riferimento i trattamenti economici delle
qualifiche dirigenziali del settore pubblico, con possibilità di
stabilire, allatto della nomina, unindennità di funzione il cui
ammontare verrà definito in sede di conferimento dellincarico.".
Art.2
Larticolo 4 della Legge 17 marzo 1994 n.30 è così modificato:
"Art.4
Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Coordinatore almeno ogni 30
giorni o quando ne faccia motivata richiesta almeno il Comandante di un
Corpo.
Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento possono partecipare il
Segretario di Stato per gli Affari Interni e il Segretario di Stato per
gli Affari Esteri. Possono essere chiamati a partecipare, secondo le
materie trattate, membri del Congresso di Stato, ufficiali del Comando
delle Milizie, funzionari della Pubblica Amministrazione, Magistrati e
membri del Consiglio Grande e Generale .".
Art.3
Dopo larticolo 7 della Legge 17 marzo 1994 n.30 è aggiunto il seguente
articolo 7 bis:
"Art.7 bis
Il Coordinatore, fatte salve lautonomia, la competenza e la
responsabilità dei singoli Comandanti, per lattuazione di quanto previsto
agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge deve:
- promuovere iniziative di coordinamento in materia di ordinamento ed
organizzazione dei Corpi di Polizia, impartendo le opportune direttive
generali;
- adottare, se necessario, in accordo con il Consiglio del Dipartimento,
provvedimenti per la tutela dellordine e la sicurezza pubblica, attuando
anche servizi interforze;
- garantire il costante coordinamento tra lattività svolta dai Corpi ed i
programmi e gli indirizzi politici definiti dagli organismi istituzionali;
- rendere operative le decisioni assunte dal Consiglio di Dipartimento e
verificare la realizzazione dei programmi del Dipartimento medesimo.".
Art.4
Larticolo 8 della Legge 17 marzo 1994 n.30 è così modificato:
"Art.8
Il Coordinatore dovrà relazionare con scadenza almeno annuale,
sullattività espletata e da espletarsi dal Consiglio di Dipartimento al
Congresso di Stato, attraverso le Segreterie di Stato per gli Affari
Interni e per gli Affari Esteri, che dovranno successivamente darne
comunicazione al Consiglio Grande e Generale.".
Art.5
Larticolo 9 della Legge 17 marzo 1994 n.30 è così modificato:
"Art.9
I Corpi del Dipartimento sono tenuti a collaborare ai fini della tutela
dellordine e della sicurezza pubblica.
I Corpi del Dipartimento sono tenuti altresì a collaborare
nellespletamento di comuni operazioni di Polizia Giudiziaria disposte
dalla Magistratura.".
Art.6
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello
della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 6 marzo 1998/1697 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Luigi Mazza - Marino Zanotti
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari