LEGGE 16 giugno 2004 n.79
Norme in materia di rilascio del passaporto ordinario
REPUBBLICA DI SAN MARINO
NORME SUL RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 giugno 2004
Art. 1
Il passaporto ordinario è rilasciato dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri:
a) ai cittadini sammarinesi;
b) agli apolidi aventi residenza anagrafica ed effettiva nel territorio della Repubblica.
Il passaporto ordinario si uniforma, per quanto attiene ai requisiti tecnici, alle raccomandazioni adottate dallOrganizzazione Internazionale per lAviazione Civile (ICAO).
Art. 2
Il passaporto è rilasciato su domanda presentata dallinteressato o, in caso di interdetto per infermità di mente, dal tutore.
Alla domanda, redatta su apposito modulo ed indirizzata al Dipartimento Affari Esteri Servizio Passaporti e Legalizzazioni, il richiedente deve allegare i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza o attestato dello stato di apolidia;
c) certificato di residenza, cui deve essere allegato, nel caso di apolidia, attestato di residenza effettiva rilasciato dalla Gendarmeria;
d) certificato penale rilasciato dal Tribunale; per i cittadini residenti allestero, il certificato, che è rilasciato dallAutorità competente del Paese di residenza o sostituito da certificato o attestato equipollente, deve essere tradotto dallAutorità Diplomatica o Consolare sammarinese;
e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Tribunale; per i cittadini residenti allestero, il certificato, che è rilasciato dallAutorità competente del Paese di residenza o sostituito da certificato o attestato equipollente, deve essere tradotto dallAutorità Diplomatica o Consolare sammarinese;
f) certificato di godimento della capacità civile rilasciato dal Tribunale; per i cittadini residenti allestero, il certificato, che è rilasciato dallAutorità competente del Paese di residenza o sostituito da certificato o attestato equipollente, deve essere tradotto dallAutorità Diplomatica o Consolare sammarinese;
g) due fotografie di cui una autenticata dallUfficiale di Stato Civile o da Pubblico notaio; per i cittadini residenti allestero le fotografie sono autenticate dallAutorità Diplomatica o Consolare sammarinese, dallAutorità di polizia o amministrativa del Paese di residenza o da pubblico ufficiale.
I certificati di cui al superiore comma, che devono recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di rilascio del passaporto, sono esenti dallimposta di bollo.
Art. 3
Il passaporto a minore è rilasciato su domanda presentata congiuntamente dai genitori o dallesercente la tutela, con le modalità di cui allarticolo 2, secondo comma.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza o attestato dello stato di apolidia;
c) certificato di residenza, cui deve essere allegato, nel caso di apolidia, attestato di residenza effettiva rilasciato dalla Gendarmeria;
d) certificato penale rilasciato dal Tribunale per il minore che abbia compiuto 12 anni, se residente in Repubblica; per i minori cittadini residenti in Paese estero, che hanno compiuto letà prevista ai fini dellimputabilità dalla legge penale in esso vigente, il certificato, che è rilasciato dallAutorità competente del Paese di residenza o è sostituito da certificato o attestato equipollente, deve essere tradotto dallAutorità Diplomatica o Consolare sammarinese o da pubblico ufficiale;
e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Tribunale per il minore che abbia compiuto 12 anni, se residente in Repubblica; per i minori cittadini residenti in Paese estero, che hanno compiuto letà prevista ai fini dellimputabilità dalla legge penale in esso vigente, il certificato, che è rilasciato dallAutorità competente del Paese di residenza o è sostituito da certificato o attestato equipollente, deve essere tradotto dallAutorità Diplomatica o Consolare sammarinese o da pubblico ufficiale;
f) due fotografie di cui una autenticata dallUfficiale di Stato Civile o da pubblico notaio; per i cittadini minorenni residenti allestero le fotografie sono autenticate dallAutorità Diplomatica o Consolare sammarinese, dallAutorità di polizia o amministrativa del Paese di residenza o da pubblico ufficiale.
I certificati di cui al superiore comma, che devono recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di rilascio del passaporto, sono esenti dallimposta di bollo.
In caso di disaccordo dei genitori al rilascio del passaporto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 114 della Legge 26 aprile 1986 n. 49 (Riforma del diritto di famiglia).
Art. 4
In luogo dei certificati di cui agli articoli 2 lett. a), b), c) e 3 lett. a), b) e c), fatta eccezione per lattestato di residenza effettiva in caso di apolidia, il richiedente può rilasciare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 21 ottobre 1988 n. 105 (Norme sulla documentazione amministrativa, o avvalersi di altri strumenti sostitutivi della certificazione previsti dalle leggi vigenti.
Art. 5
Il passaporto non può essere rilasciato:
a) a chi risulta colpito da mandato di arresto o da mandato di comparizione per giudizio penale in corso per misfatto punibile con la pena detentiva non inferiore ad un anno;
b) in caso di provvedimento dellAutorità Giudiziaria a seguito di opposizione per giusti motivi presentata da un coniuge nei confronti dell'altro.
I provvedimenti di cui ai punti a) e b) del superiore comma devono essere comunicati al Dipartimento Affari Esteri a cura del Tribunale.
Art. 6
Il passaporto rilasciato ai maggiori di età ha validità di dieci anni decorrenti dalla data di rilascio.
Il passaporto rilasciato ai minori ha una validità temporale ridotta, secondo la tabella che segue:
da 0 a 3 anni: validità 3 anni
da 3 a 14 anni: validità 5 anni
da 14 anni: validità 10 anni.
Art. 7
Il passaporto è valido per tutti gli Stati.
Art. 8
Il passaporto, anche se non scaduto, è revocato quando il titolare non è più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 lett. e) f) g), 3 lett. d), e), oltre che nelle ipotesi di cui allarticolo 5.
La perdita dei requisiti di cui al superiore comma è comunicata dalle competenti Autorità al Dipartimento Affari Esteri per gli adempimenti di competenza.
Art. 9
Lo smarrimento e il furto del passaporto devono essere immediatamente denunciati:
a) ad un Corpo del Dipartimento di Polizia e comunicati al Dipartimento Affari Esteri, se avvenuti nel territorio della Repubblica;
b) allAutorità di Polizia del luogo e comunicati alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare della Repubblica di San Marino o al Dipartimento Affari Esteri, se avvenuti allestero.
Il Dipartimento Affari Esteri Servizio Passaporti e Legalizzazioni, ricevuta la denuncia di cui al precedente comma, dichiara il passaporto smarrito o rubato non più valido.
I Capitani Reggenti e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, previa domanda al Servizio Passaporti e Legalizzazioni presentata dal soggetto interessato e corredata della denuncia di cui al comma che precede, rilasciano un nuovo passaporto avente la validità di cui allarticolo 6.
Il passaporto smarrito o rubato che venga ritrovato deve essere consegnato al Dipartimento Affari Esteri che provvede ad annullarlo o a distruggerlo.
Art. 10
Il rilascio di passaporto è soggetto al pagamento dellimposta di bollo, assolta allatto della domanda, nella misura indicata nella tabella che segue:
Passaporto rilasciato a maggiorenne
Euro 60
Passaporto rilasciato a minore da 0 a 3 anni
Euro 10
Passaporto rilasciato a minore da 3 a 14 anni
Euro 20
Passaporto rilasciato a minore che ha compiuto 14 anni
Euro 60
Il rilascio di un nuovo passaporto ai sensi dellarticolo 9 è soggetto al pagamento dellimposta di bollo nella misura indicata dalla tabella di cui al comma che precede.
Lammontare delle imposte di cui ai superiori commi può essere modificato con decreto reggenziale.
Art. 11
Il modello del nuovo passaporto ordinario è raffigurato nel prototipo posto agli atti del Consiglio Grande e Generale e riprodotto nellallegato della presente legge.
Le caratteristiche essenziali del passaporto saranno descritte con apposito decreto reggenziale.
Art. 12
E abrogata la Legge 27 settembre 1984 n. 85 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Il passaporto rilasciato anteriormente allentrata in vigore della presente legge è sostituito alla scadenza più prossima.
Art. 13
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 22 giugno 2004/1703 d.F.R
I Capitani Reggenti
Paolo Bollini Marino Riccardi
Il Segretario Di Stato
per Gli Affari Interni
Loris Francini
Dal 12 luglio 2004, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge in materia di rilascio di passaporto ordinario, viene rilasciato un nuovo modello di passaporto che contiene diverse innovazioni in materia di sicurezza e di antifalsificazione, in conformità alle raccomandazioni adottate dall'ICAO (Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile). Di conseguenza saranno necessari tempi di realizzazione più lunghi rispetto agli anni precedenti, nonché la produzione personale di parte di certificazione da parte degli utenti.
Per ottenere il rilascio del passaporto, oltre alla apposita domanda occorre presentare i seguenti certificati:
- nascita (o compilare l'apposito modulo di autocertificazione)
- cittadinanza (o compilare l'apposito modulo di autocertificazione)
- residenza (o compilare l'apposito modulo di autocertificazione)
- certificato penale
- certificato di carichi pendenti
- certificato di godimento della capacità civile
(questi ultimi senza imposta di bollo e da richiedere presso il Tribunale).
Occorrono inoltre due fotografie, di cui una autenticata dall'Ufficiale di Stato Civile (non è necessaria l'autentica se si utilizza l'apposito modulo per l'autocertificazione).
I certificati di cui sopra devono recare data non anteriore ai tre mesi, e sono esenti da bollo.
Il nuovo passaporto è un documento individuale, quindi non sarà possibile includervi figli minori: in base alle raccomandazioni ICAO (già adottate da diversi Paesi e in un prossimo futuro dalla maggioranza dei Paesi a vocazione turistica) ogni viaggiatore, anche se minorenne, dovrà dotarsi di un proprio documento con bande a lettura ottica.
Per i minori che vorranno dotarsi di passaporto, i genitori o gli esercenti la tutela dovranno presentare domanda corredata da certificato di nascita, cittadinanza e residenza (o compilando l'apposito modulo di autocertificazione), oltre a certificato penale e carichi pendenti in caso di età superiore ai 12 anni: in caso di disaccordo fra i genitori in merito al rilascio del passaporto, si applicano le disposizioni della Legge sul Diritto di famiglia.
Per i cittadini residenti all'estero, i certificati: penale, di carichi pendenti e di godimento della capacità civile dovranno essere rilasciati dall'autorità competente del Paese di residenza, o sostituiti da certificati o attestati equipollenti, e devono essere tradotti in lingua italiana dall'autorità diplomatica o consolare sammarinese. Allo stesso modo la fotografia dovrà essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare sammarinese.
Il passaporto ha una validità di 10 anni e non è rinnovabile.
Per la durata dei passaporti rilasciati a minori, valgono le seguenti disposizioni:
- dai 0 ai 3 anni: validità 3 anni
- dai 3 ai 14 anni: validità 5 anni
- dai 14 anni compiuti in avanti: validità 10 anni
Il costo del passaporto diventa così ripartito:
- passaporto rilasciato a maggiorenni: 60
- passaporto rilasciato a minorenni da 0 a 3 anni: 10
- passaporto rilasciato a minorenni da 3 a 14 anni: 20
- passaporto rilasciato a minorenni da 14 anni compiuti in poi: 60
Si consiglia all'utenza di presentare la domanda di rilascio con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo del passaporto stesso.
VIAGGI TURISTICI O DI LAVORO NEGLI STATI UNITI
In relazione a viaggi negli Stati Uniti d'America, San Marino è stato riconfermata nel programma "Viaggio senza visto" da parte del Dipartimento di Stato USA; tuttavia, tutti i viaggiatori sammarinesi, bambini e neonati compresi, dovranno essere muniti di passaporto individuale con pagina leggibile a macchina (ovvero con banda a lettura ottica).
I passaporti in vigore fino al 12 luglio 2004 sono già muniti di tale pagina (vedi penultima pagina di copertina), ma i dati di eventuali figli minori, compresi nel passaporto, non vi compaiono.
Quindi si consiglia a chi voglia recarsi negli Stati Uniti e abbia figli inseriti nel proprio passaporto, di munirsi di un passaporto individuale per ogni figlio.
In caso contrario, dovranno presentare domanda di visto di ingresso al Consolato Generale degli Stati Uniti a Roma recandovisi personalmente, con diverse settimane di anticipo rispetto alla data della eventuale partenza. Ciò comporterà un colloquio con il Console Generale statunitense e una spesa di 100 dollari non rimborsabili.