DECRETO 22 settembre 1997 n.105
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Regolamento di applicazione della legge che disciplina la concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze ai cittadini non sammarinesi.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
visto lart.10 della Legge 4 settembre 1997 n.95;
vista la delibera del Congresso di Stato n.1 del 22 settembre 1997;
ValendoCi delle Nostre Facoltà;
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art. 1
I permessi di soggiorno di cittadini non sammarinesi vengono regolamentati in base alle seguenti situazioni: lavoro, studio, cura, assistenza, ragioni familiari, turismo e culto.
Art.2
Per lottenimento del permesso di soggiorno turistico o delleventuale rinnovo o proroga di cui allart.2 della Legge n. 95 del 4 settembre 1997 linteressato deve formulare richiesta scritta allUfficio Stranieri della Gendarmeria specificando i motivi e la durata presumibile.
Alla domanda vanno allegate copia del passaporto e due foto tessera.
La domanda relativa al rinnovo o alla proroga del permesso di soggiorno turistico deve specificare i motivi della richiesta e contenere in allegato copia del permesso turistico che si intende rinnovare o prorogare.
LUfficio Stranieri della Gendarmeria evade la richiesta con provvedimento motivato.
Art.3
Il permesso di soggiorno stagionale di cui allart.3 della Legge 4 settembre 1997 n.95 può essere richiesto dallinteressato allUfficio Stranieri della Gendarmeria, allorquando la Commissione di Collocamento verificata limpossibilità a reperire dalle liste di collocamento personale sammarinese e/o residente in possesso delle necessarie qualifiche, concede il permesso di lavoro per motivi di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti o ad anziani o per esigenze di lavoro nei settori turistico ed alberghiero.
La Commissione di Collocamento invia copia del nulla osta di lavoro alla Gendarmeria.
Nella domanda devono essere indicati i motivi della richiesta, leventuale domicilio e contenere in allegato certificato penale, carichi pendenti e stato di famiglia.
LUfficio Stranieri della Gendarmeria evade la richiesta con provvedimento motivato.
Art. 4
Il permesso di soggiorno per motivo di studio è riservato a coloro che frequentano Istituti di istruzione inferiore, media e superiore nonché Università per la durata di almeno un anno scolastico o accademico.
Il soggiorno ha la durata per tutto il periodo dello studio
E necessario che il corso di studi sia effettivamente frequentato con un esito di profitto almeno sufficiente.
Art. 5
E accordato il permesso di soggiorno a coloro i quali intendono usufruire di assistenza o cure presso lOspedale o altri Istituti pubblici o privati sammarinesi.
Il soggiorno ha la durata per tutto il periodo della cura.
Art. 6
Il permesso di soggiorno e la residenza ai Ministri del Culto cattolico sono regolati dallaccordo con la Santa Sede ratificato con Decreto 30 giugno 1992 n.47.
Per i culti diversi da quello cattolico il permesso di soggiorno e la residenza sono concesse dal Congresso di Stato. Le relative domande vanno presentate al Dipartimento Affari Esteri che curerà linoltro allUfficio Stranieri della Gendarmeria per i provvedimenti di competenza.
Art.7
Le domande di permesso di soggiorno continuativo, di permesso di soggiorno ordinario e di residenza di cui agli artt.3, 4, 5, 7, 8 della Legge 4 settembre 1997 n.95, vengono presentate al Dipartimento Affari Esteri che curerà linoltro allUfficio Stranieri della Gendarmeria per i provvedimenti di competenza.
Nella domanda relativa al permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo devono essere specificati i motivi della richiesta e leventuale elezione di domicilio. Vanno allegati alla domanda i certificati penale, carichi pendenti, stato di famiglia e matrimonio (solo per i coniugi di cittadini sammarinesi o di forensi residenti o soggiornanti).
Art. 8
La concessione dei permessi di soggiorno speciale continuativo e ordinario è prevista per :
i coniugi di cittadini sammarinesi residenti;
i figli maggiorenni di cittadini sammarinesi residenti purchè non coniugati e ancora conviventi con i genitori;
i coniugi di cittadini forensi in possesso di residenza o soggiorno speciale continuativo o ordinario;
le persone conviventi con cittadini sammarinesi residenti o con cittadini forensi residenti a seguito della nascita di figli riconosciuti da entrambi.
Art. 9
Nella domanda di residenza deve essere specificata la data di concessione del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo e devono essere contenuti in allegato gli stessi certificati previsti per la concessione del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo.
La domanda di residenza ai sensi dellultimo comma dellart.7 della Legge 4 settembre 1997 n.95 deve specificare i motivi della richiesta.
Le istanze presentate a favore di minori da parte di cittadini sammarinesi residenti o da forensi residenti, a seguito di adozione o affidamento o in presenza di un procedimento di separazione, devono essere corredate dalla dichiarazione del Tribunale che attesta quanto dichiarato nella domanda.
Dato dalla Nostra Residenza, addì.22 settembre 1997/1697 d.F.R..
I CAPITANI REGGENTI
Paride Andreoli - Pier Marino Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio L. Volpinari
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