Passport office, services and forms

Related pages


 

Legislation - Law on San Marino Citizenship (Law no. 114 of 30 November 2000) - Italian language

LEGGE 30 novembre 2000 n.114
REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE SULLA CITTADINANZA

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino


Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 novembre 2000.

Art.1

Della cittadinanza per origine


Sono cittadini sammarinesi per origine:


i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;


i figli di padre sammarinese e madre non sammarinese, a condizione che entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza del padre;


i figli di madre sammarinese e di padre non sammarinese, a condizione che entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler la cittadinanza della madre;


i figli di genitore sammarinese se l’altro genitore è ignoto o apolide;


gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull’adozione ed ai sensi dei punti precedenti;


i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.


Art.2

Della cittadinanza per naturalizzazione


Possono divenire cittadini sammarinesi per naturalizzazione coloro ai quali la cittadinanza è concessa dal Consiglio Grande e Generale, con leggi straordinarie da approvare con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, in base ai seguenti criteri:


essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento dell’approvazione della legge straordinaria di cui sopra.


Aver dimorato effettivamente per almeno trenta anni continuativi, nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica, del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo; l’attestazione della dimora dovrà essere rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Per i coniugi di cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il periodo di dimora effettiva è ridotto della metà. Lo straniero residente dalla nascita in Repubblica può richiedere la naturalizzazione qualora almeno uno dei genitori o degli ascendenti di 2° grado abbia dimorato in Repubblica fino a raggiungere almeno trenta anni. La cittadinanza acquisita per naturalizzazione si estende anche al figlio minorenne convivente naturalizzato. Qualora la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione sia acquisita da uno solo dei genitori permanendo l’altro nella cittadinanza estera, questa si estende al figlio minore al raggiungimento della maggiore età.


Non aver riportato in Repubblica o all’estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell’interdizione superiore ad un anno.


Rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta. Per i minorenni tale rinuncia dovrà essere effettuata entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età.


Prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

La cittadinanza acquista natura originaria per i naturalizzati che, figli di madre sammarinese, ne facciano specifica richiesta entro sei mesi dal compimento della maggiore età.

Il Consiglio Grande e Generale, almeno una volta ogni dieci anni, è tenuto a deliberare sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai forensi residenti in Repubblica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.


Art.3

Formalità per l’atto di mantenimento e scelta della cittadinanza


La dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza sammarinese di cui al punto 2 dell’articolo 1 e la dichiarazione di voler scegliere la cittadinanza della madre di cui al punto 3 comma 1 dell’articolo 1, devono essere rese personalmente dall’interessato avanti all’Ufficiale di Stato Civile, oppure, se residenti all’estero, avanti all’autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvederà all’inoltro all’Ufficiale di Stato Civile.


Art.4

Perdita volontaria della cittadinanza a seguito di matrimonio


I cittadini sammarinesi, che contraggono matrimonio con stranieri, conservano la cittadinanza purchè, a seguito del matrimonio, non acquistino la cittadinanza dei coniugi stranieri per effetto di espressa manifestazione di volontà.

L’Ufficiale di Stato Civile esegue la cancellazione, dai registri della cittadinanza, del cittadino che abbia acquisito la cittadinanza straniera ai sensi del comma precedente.

I coniugi stranieri di cittadini sammarinesi residenti sono iscritti nei Registri della popolazione residente a seguito di semplice richiesta.


Art.5

Assunzione e riassunzione della cittadinanza


I figli di cittadino o cittadina sammarinese che rientrano in territorio hanno diritto alla residenza e possono acquisire o riacquisire la cittadinanza dopo aver risieduto anagraficamente ed effettivamente in Repubblica per almeno dieci anni. Tale facoltà verrà esercitata nelle stesse forme previste dal quarto comma dell’articolo 8.

Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, qualora riacquisti lo stato libero per vedovanza o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, riassume la cittadinanza mediante semplice presa d’atto del Consiglio Grande e Generale della relativa manifestazione di volontà dell’interessato.

Le istanze di assunzione e riassunzione di cui ai commi precedenti, corredate dai documenti di rito, dovranno essere inoltrate al Consiglio Grande e Generale che provvederà a prenderle in visione almeno ogni sei mesi.

Condizione per l’accoglimento delle istanze di assunzione e riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all’estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell’interdizione superiore ad un anno.


Art.6

Rinuncia e perdita della cittadinanza

La cittadina divenuta sammarinese per matrimonio per effetto delle norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, nonché il cittadino o cittadina naturalizzati per matrimonio dopo cinque anni dall’acquisto dello stato libero per annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, perdono la cittadinanza qualora siano in possesso della cittadinanza di un altro Stato e non siano più residenti.

Oltre al caso previsto dall’articolo 4, la cittadinanza sammarinese si perde per atto di esplicita rinuncia quando il richiedente dimostri di aver acquisito la cittadinanza di altro Stato, ovvero dichiari espressamente che la rinuncia stessa è necessaria per l’acquisto di altra cittadinanza.

L’atto di rinuncia va presentato al Consiglio Grande e Generale, che ne prende atto nella sua più prossima seduta.

Gli effetti della rinuncia decorrono dalla presa d’atto del Consiglio Grande Generale e non si estendono al coniuge e ai figli nati prima della rinuncia.

L’Ufficiale di Stato Civile, una volta acquisita la relativa documentazione, cura la cancellazione, dai registri di cittadinanza, del rinunciante.

Il minore che acquista la doppia cittadinanza per effetto della rinuncia dell’ascendente alla cittadinanza sammarinese dovrà optare per una sola cittadinanza entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età.


Art.7

Modifica dell’articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.31


L’articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.31 "Legge Elettorale" è così integrato:


Il cittadino che compie il 18° anno di età successivamente all’entrata in vigore della presente legge, non residente anagraficamente ed effettivamente nel territorio e figlio di cittadino nato e residente all’estero è iscritto nelle liste elettorali della Repubblica a seguito di apposita domanda.


La domanda di cui al punto 1 del presente articolo deve essere presentata personalmente all’Ufficio di Stato Civile, dopo il compimento della maggiore età, decorso un anno dall’acquisto della effettiva residenza anagrafica nel territorio.


Il cittadino di cui al punto 1 del presente articolo è iscritto nelle liste elettorali d’ufficio se residente anagraficamente ed effettivamente da almeno cinque anni precedenti il raggiungimento della maggiore età.


Art.8

Disposizioni finali e transitorie


Sono abrogate le Leggi 25 febbraio 1974 n.11, 27 marzo 1984 n.32 e successive modifiche e 15 dicembre 1997 n.144, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Per i matrimoni tra un cittadino ed una donna straniera contratti prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della Legge 27 marzo 1984 n.32 così come modificato dall’articolo 1 della Legge 15 dicembre 1997 n.144.

I figli di madre sammarinese che, all’entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto la maggiore età e siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da almeno dieci anni continuativi, possono richiedere la cittadinanza della madre, con apposita dichiarazione che deve essere resa all’Ufficiale di Stato Civile nel perentorio termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cittadinanza così acquisita ha natura originaria e si trasmette ai figli maggiorenni purchè in possesso del requisito della residenza decennale anagrafica ed effettiva e se presentino dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore nel medesimo termine perentorio.

I figli di madre sammarinese, che all’entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto la maggiore età e siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da meno di dieci anni possono richiedere, allo scadere del decimo anno di residenza, la cittadinanza della madre, con apposita dichiarazione che deve essere resa all’Ufficiale di Stato Civile nel perentorio termine di dodici mesi. La cittadinanza così acquisita ha natura originaria e si trasmette ai figli maggiorenni purchè in possesso del requisito della residenza decennale anagrafica ed effettiva e se presentino dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore nel medesimo termine perentorio.

Per i figli minori di età di madre sammarinese di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al punto 3 dell’articolo 1 della presente legge e dell’articolo 3.


Art.9

Disposizioni penali


Chiunque, ai fini dell’acquisto, del mantenimento o del riacquisto della cittadinanza, rilascia dichiarazioni o produce documentazione non veritiera è punito a norma delle vigenti disposizioni del Codice Penale e viene cancellato dai Registri della Cittadinanza con provvedimento del Giudice Penale.

Del provvedimento emanato dal Giudice Penale è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

Il pubblico ufficiale che rilascia false certificazioni, dichiarazioni o attestazioni ai fini di cui alla presente legge è punito ai sensi del Codice Penale.


Art.10

Entrata in vigore


La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

I figli di padre sammarinese e di madre non sammarinese di cui al punto 2 dell’articolo 1, i quali compiono il 18 ° anno di età fino al giorno dell’entrata in vigore della presente legge compreso, non sono soggetti all’obbligo di effettuare la dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza del padre.


Data dalla Nostra Residenza, addì 1° dicembre 2000/1700 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

(Gian Franco Terenzi – Enzo Colombini)


IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

(Francesca Michelotti)

--------------------------------------------------------------------------------

Clausola di esclusione della responsabilità
La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all’informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L’obiettivo perseguito è quello di fornire un’informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l’editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L’Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non puo’ essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.