LEGGE 17 giugno 2004 n.84
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (legge sulla cittadinanza)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 giugno 2004
Art. 1
Larticolo 1 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 è così modificato:
Art. 1
(Della cittadinanza per origine)
Sono cittadini sammarinesi per origine:
1. i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;
2. i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa;
3. i figli di genitore sammarinese se laltro genitore è ignoto o apolide;
4. gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sulladozione ed ai sensi dei punti precedenti;
5. i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi..
Art. 2
Larticolo 3 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 è così modificato:
Art. 3
(Formalità per latto di mantenimento della cittadinanza)
La dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza di cui al punto 2 dellarticolo 1 deve essere resa personalmente dallinteressato avanti allUfficiale di Stato Civile, oppure, se residente allestero, avanti allautorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvederà allinoltro allUfficiale di Stato Civile..
Art.3
Larticolo 5 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 è così modificato:
Art.5
(Assunzione o riassunzione della cittadinanza)
I figli maggiorenni di cittadino sammarinese, che siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica per almeno dieci anni continuativi, possono assumere la cittadinanza sammarinese, che si trasmette anche ai figli minori, purché residenti.
Parimenti i figli maggiorenni di cittadino sammarinese che non abbiano ottemperato alla disposizione prevista dal punto 2 dellarticolo 1 della presente legge possono riassumere la cittadinanza sammarinese, purché siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da almeno dieci anni continuativi, decorrenti dallo scadere del termine entro il quale avrebbero dovuto rendere lapposita dichiarazione.
LUfficiale di Stato Civile è autorizzato alliscrizione nei Registri della popolazione residente di coloro che rientrano nei casi dei commi che precedono a seguito di semplice richiesta; qualora nel nucleo familiare vi sia un figlio maggiorenne, purché convivente, tale figlio ha diritto al permesso di soggiorno secondo le norme di cui alla Legge 4 settembre 1997 n. 95.
Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante semplice presa datto del Consiglio Grande e Generale della relativa manifestazione di volontà dellinteressato.
Le istanze di assunzione o riassunzione di cui ai commi che precedono, corredate dai documenti di rito, devono essere inoltrate al Consiglio Grande e Generale che provvederà a prenderle in visione almeno ogni sei mesi.
Condizione per laccoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o allestero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno..
Art. 4
Larticolo 7 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 è così modificato:
Art.7
(Modifica dellarticolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6)
Larticolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 Legge Elettorale è così integrato:
1. Il cittadino che compie il 18° anno di età successivamente allentrata in vigore della presente legge, non residente anagraficamente ed effettivamente nel territorio e figlio di cittadino nato e residente allestero, è iscritto nelle liste elettorali della Repubblica a seguito di apposita domanda.
2. La domanda di cui al punto 1 del presente articolo deve essere presentata personalmente allUfficio di Stato Civile, dopo il compimento della maggiore età, decorso un anno dallacquisto della effettiva residenza anagrafica nel territorio.
3. Il cittadino di cui al punto 1 del presente articolo è iscritto nelle liste elettorali dufficio se residente anagraficamente ed effettivamente da almeno cinque anni precedenti il raggiungimento della maggiore età.
Art. 5
(Norme transitorie)
LUfficiale di Stato Civile è autorizzato ad iscrivere nei Registri di cittadinanza anche i figli di cui un solo genitore è sammarinese, che allentrata in vigore della presente legge siano già nati ma non abbiano ancora compiuto la maggiore età.
La richiesta di cittadinanza sammarinese deve essere presentata dallesercente la potestà sul minore, qualora residente allestero, allUfficiale di Stato Civile oppure avanti allautorità diplomatica o consolare sammarinese che provvederà allinoltro allUfficiale di Stato Civile: per contro la dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza sammarinese deve essere resa personalmente dallinteressato entro il termine di dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età.
La disposizione del comma che precede si applica altresì ai figli minori di cui allultimo comma dellarticolo 8 della Legge 30 novembre 2000 n.114.
LUfficiale di Stato Civile, su istanza degli interessati, è autorizzato altresì a reiscrivere nel novero dei cittadini di questa Repubblica coloro che, già cittadini naturalizzati ai sensi della Legge 30 novembre 2000 n.115, non hanno prodotto, nei termini richiesti, la documentazione comprovante la perdita delle altre cittadinanze possedute. Qualora, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004, non ottemperino a quanto previsto dal 3° comma dellarticolo 6 della Legge 30 novembre 2000 n.115, lUfficiale di Stato Civile provvederà dufficio alla cancellazione dai Registri di Cittadinanza.
Le disposizioni di cui alla Legge 25 luglio 2003 n.100 si applicano altresì alle donne, figlie di madre nata sammarinese per origine, che sono divenute cittadine sammarinesi per matrimonio.
Art. 6
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 22 giugno 2004/1703 d.F.R
I Capitani Reggenti
Paolo Bollini Marino Riccardi
Il Segretario Di Stato
Per Gli Affari Interni
Loris Francini
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