LEGGE 17 marzo 1994 n.30 (pubblicata il 23 marzo 1994)
Istituzione del Dipartimento di Polizia
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 1994.
Art. 1
E' istituito il Dipartimento di Polizia, organo tecnico, organizzativo,
amministrativo, di cui fanno parte il Corpo della Gendarmeria, il Nucleo
Uniformato della Guardia di Rocca e il Corpo di Polizia Civile.
Il Consiglio di Dipartimento di cui all'art.3, qualora rilevi eccezionali
esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico, può disporre che gli
appartenenti ad altri Corpi Militari, prestino servizio nell'ambito del
Dipartimento, previa autorizzazione del Deputato alle Milizie, che
notifica il provvedimento stesso al Comando Superiore delle Milizie.
Art. 2
Restano in vigore tutte le norme che istituiscono e regolamentano i Corpi
stessi, ne attribuiscono le rispettive competenze e ne stabiliscono le
gerarchie istituzionali.
Art. 3
Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Consiglio di Dipartimento
composto dai Comandanti dei rispettivi Corpi.
Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno ogni 30 giorni e quando ne
faccia motivata richiesta almeno il Comandante di un Corpo.
Art. 4
Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento possono partecipare il
Segretario di Stato per gli Affari Interni e il Segretario di Stato per
gli Affari Esteri. Possono essere chiamati a partecipare, secondo le
materie trattate, membri del Congresso di Stato, Ufficiali del Comando
delle Milizie, funzionari della Pubblica Amministrazione e Magistrati.
Art. 5
Il Consiglio di Dipartimento provvede:
a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
b) al coordinamento tecnico-operativo dei Corpi del Dipartimento;
c) alla elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e
di sicurezza pubblica;
d) alla direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
e) alla classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei
dati, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di
prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi
operativi dei rispettivi Corpi del Dipartimento.
Art. 6
Il Consiglio di Dipartimento deve esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le
forze di polizia;
b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali
alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
d) sulla pianificazione di servizi logistici e amministrativi di carattere
comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze
di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e
la specializzazione del personale del Dipartimento.
Art. 7
Spetta al Consiglio di Dipartimento proporre agli organi competenti nuovi
regolamenti ed eventuali modifiche allo stato giuridico degli appartenenti
ai Corpi.
Art. 8
Il Consiglio di Dipartimento dovrà relazionare, con scadenza almeno
annuale, sull'attività espletata e da espletarsi, al Congresso di Stato,
attraverso le Segreterie di Stato per gli Affari Interni ed Esteri, che
dovranno successivamente darne comunicazione al Consiglio Grande e Generale.
Art. 9
I Corpi del Dipartimento sono tenuti a collaborare ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
I Corpi del Dipartimento sono tenuti altresì a collaborare
nell'espletamento di comuni operazioni di Polizia Giudiziaria disposte
dalla Magistratura.
Per gli scopi di cui ai precedenti commi ed in relazione a comprovate
esigenze di servizio può essere disposto dal Consiglio di Dipartimento la
dislocazione provvisoria del personale da un Corpo all'altro o a speciali
sezioni da istituirsi per legge.
Art.10
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello
della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 1994/1693 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Gian Luigi Berti - Paride Andreoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari